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La nozione di arma a salve compare nella nostra normativa, solo di sfuggita, nella L. n. 509/1993, che modifica la L. 23 febbraio 1960, n. 186 sul Banco di Prova, ed in cui si prevede che anche le armi a salve devono essere sottoposte a prova di resistenza. Nel progetto di legge, poi sfociato nella L. n. 110/1975, all’art. 2, comma II, subito dopo le armi da bersaglio da sala, erano contemplate anche le armi a salve, ma poi venne fatto presente al Parlamento che non aveva senso un accertamento sull’attitudine a recare offesa alla persona di strumenti destinati a tutt’altro scopo e, per definizione, non idonei a lanciare oggetti in modo pericoloso; così il riferimento alle armi a salve venne eliminato, ma restava fermo il principio imprescindibile che un oggetto può essere qualificato come arma comune solo se è idoneo ad offendere in base a quanto stabilito dall'art. 2 della legge 110/1975. La Commissione consultiva per le armi morì senza averlo mai capito!
L'espressione arma a salve è del tutto impropria e riferita solo all'aspetto perché questi oggetti dell’arma hanno solo la struttura meccanica e, talvolta, solo l’apparenza, ma non sono nel modo più assoluto destinati all’offesa alla persona: essi possono servire solo come apparecchi di allarme sonoro, come deterrente verso un aggressore o un cane mordace, come apparecchi di segnalazione acustica, come strumenti per starter nelle gare sportive, come giocattoli, per uso scenico. Giustamente quindi il T.U. di P.S. non li prendeva in considerazione poiché non rientravano né nella categoria delle armi né in quella degli strumenti atti ad offendere, ma si limitava a regolamentare le munizioni a salve (che possono, a seconda del tipo, essere impiegate sia in armi da fuoco vere e proprie che in strumenti del tipo ora visto). Ovviamente un’arma a salve che viene usata come corpo contundente, potrà essere considerata arma impropria, come un martello, a norma dell'art. 4 L. 110/1975.
La sottoposizione delle armi a salve al controllo del Banco di Prova si giustifica, non perché esse siano armi, ma perché esse impiegano cartucce con polvere da sparo e quindi si deve controllare che esse siano costruite in modo da non scoppiare in mano a chi le usa, così come previsto per gli strumenti industriali che impiegano materie esplodenti.
La norma sul controllo del Banco di Prova solleva il delicato problema di stabilire, all’esclusivo fine di individuare le armi soggette a tale controllo, che cosa intendesse il legislatore per arma a salve. Attenendoci all’uso volgare del termine ed alla ratio della norma, si deve ritenere che il legislatore si riferisse solo a quelle pistole o rivoltelle destinate a sparare munizioni a salve (cosiddette scacciacani), con esclusione di tutti quegli strumenti da lavoro che pure impiegano munizioni a salve (la legge li chiama apparecchi portatili di impiego industriale funzionanti per mezzo di sostanze esplosive). Però si potrebbe sostenere che anch’essi rientrano nella normativa, per analogia e per evitare che vi siano alcuni arnesi, diversi dalle armi a salve e dagli strumenti industriali, esentati dal controllo di sicurezza. Questa era l’interpretazione ufficiale. È molto probabile che il CIP ispiratore dell'obbligo recepito dal legislatore italiano, volesse regolare solo gli arnesi che utilizzano cartucce a salve; non quelli o che usano capsulette di plastica o inneschi che di ceto non possono farli scoppiare.
La mancata sottoposizione di un’arma a salve al controllo del Banco di Prova non integra alcuna violazione alla normativa sulle armi proprie, ma solo la contravvenzione prevista dall'art. 5 L. n. 186/1960 a carico del produttore o commerciante (ammenda da Euro 2,60 a E. 26 per ogni arma). È una norma del CIP e quindi le armi che provengono dai paesi che hanno aderito al CIP sono provate al Banco di origine. Ma l'importatore da un paese privo di Banco, le può far bancare dove gli pare e poi importarle in Italia.
Accertato che rientrano sicuramente tra le armi a salve tutti gli strumenti a forma di arma che possono sparare cartucce caricate con polvere da sparo, ma non proiettare corpi solidi, rimane insoluto il problema se possano farsi rientrare fra le armi a salve anche strumenti che, pur se aventi la destinazione naturale di essere usati a salve, possono, se usati in modo improprio, proiettare oggetti pericolosi; si pensi ad un cannoncino che imita un cannone antico, ai mortaretti, ai trombini o pistoni, ad una pistola a salve la quale ha lo sfogo dei gas attraverso la bocca della canna ( cosiddetta front firing ) e accende e lancia un artificio pirotecnico. Vi si dovrebbe poter far rientrare anche le armi ad avancarica monocolpo che in effetti sono state liberalizzate. Non vi rientrano tubi di lancio e mortaietti ad uso pirotecnico in quanto non portabili.
Uno spunto interpretativo può essere tratto dalla legge 526/1999 la quale, liberalizzando le armi ad avancarica monocolpo, lascia intendere che non necessariamente ogni strumento che spara un proiettile è un’arma propria destinata ad offendere nel senso voluto dalla legge ed è significativo che il loro regime giuridico si differenzia da quello di un’arma a salve solo perché non possono essere venduti a minorenni.
Ritengo quindi che si possa quantomeno concludere che un’arma a salve ben può avere le sfogo dei gas attraverso la bocca della canna se questa è conformata in modo da non consentire il caricamento di proiettili. È vero che con qualche artificio potrebbe essere possibile proiettare qualche cosa di solido, ma il livello di pericolosità sarebbe talmente basso da non incidere sulla destinazione naturale dell’oggetto. Questa interpretazione corrisponde del resto alla prassi.
È necessario anche distinguere tra armi a salve, nel senso inteso dal legislatore, e oggetti con aspetto di armi, ma che però non usano munizioni, ma solo quelle cappette di plastica o di metallo che, a norma del Reg. T.U. di P.S., sono giocattoli pirici di libera vendita. In questo caso non si può parlare in alcun modo di arma a salve, ma solo di un oggetto avente l' aspetto di un'arma o di arma giocattolo o di simulacro di arma.
Gli strumenti starter per gare sportive, collegati ad apparecchiature elettroniche per le misurazioni ed i controlli, sono degli strumenti tecnici non assimilabili alle armi a salve e quindi non soggetti agli obblighi previsti per gli strumenti riproducenti un’arma. Nulla vieta comunque di usare come apparecchio starter un’arma a salve.
Le armi a gas, citate una volta dal legislatore per puro errore linguistico, sono semplicemente le armi ad aria compressa che usano bombolette di gas compresso.
Talvolta è difficile la distinzione tra armi a salve (per i quali la Commissione si era inventato il nome di "strumenti da segnalazione acustica" così inserendovi anche i fischietti!) e strumenti lanciarazzi, a causa di stravangati decisioni della ex Commissione Consultiva, sconvolta dal fatto che un’arma a salve potesse funzionare, mediante l’applicazione di un accessorio, anche da strumento lanciarazzi, che poi razzi non sono perché non sono autopropulsi, e che non sono sparati, ma semplicemente accesi e lanciati. Le vere pistole lanciarazzi usano una normale cartuccia che contiene il razzo e lo spara attraverso la canna dell'arma che quindi è sempre un'arma comune da sparo. La Commissione e il Ministero si sono poi sempre ottusamene opposti ad ammettere che anche una lanciarazzi, per rientrare nella categoria delle armi proprie, deve essere idonea ad offendere quanto un'arma, come chiaramente previsto dall'art. 2 della legge 110/1975 e con criterio ormai pacificamente applicato alle armi ad avancarica e ad aria compressa, alle armi giocattolo, a softair e paintball e agli spray urticanti. Se i giudici continueranno a non capire questo aspetto, la questione dovrà essere sottoposta alla Corte Costituzionale.
Si consideri che in base a queste idiozie burocratiche migliaia di turisti che entravano il Italia con pistole a salve nell'auto sono stati denunziati e condannati per importazione illegale di armi (a Bolzano sono riuscito ad assolverli in gran numero!)
Se l’arma a salve è munita di tromboncino incorporato si tratta di una lanciarazzi, ma dovrebbe essere chiaro che l'artificio deve essere sparato con una energia sufficiente ad offendere in modo rilevante. Da esperimenti fatti dalla Commissione era risultato, ad es. che lanciarazzi in calibri inferiori agli 8 mm non erano sufficienti al tale scopo. Inoltre l'idoneità a sparare razzi deve derivare dalla struttura dell’arma stessa e non da accessori, altrimenti ogni arma a salve sarebbe vietata. Sarebbe infatti sempre possibile collegare un tromboncino alla bocca dell'arma o ad uno sfogo laterale e così utilizzare la forza dei gas per il lancio dell’artificio.
Il colmo dell'assurdità è stato, ed è tuttora, che gli strumenti lanciarazzi, anche quelli classificabili come armi comuni, godono di un miglior trattamento rispetto ad un'arma giocattolo! Recita l'ultimo comma dell'art. 2 legge 110: Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego e' previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile.
La Cassazione da molti anni, traviata da decisioni strampalate della Commissione, poi messa in riga dalle nome europee, si era convinta che le filettature di una canna fossero terribili alterazioni di un'arma per aumentarne la potenza! Ora che gli accessori sono liberi e che possono essere liberamente applicati su ogni arma, si è accertato che una filettatura è la cosa più normale che ci sia in un'arma e che è sempre lecita. Lo stesso principio deve valer per le armi a salve: non può bastare una filettatura per farle diventare armi comuni da sparo e di fronte ad una filettatura non si può fare il processo alle intenzioni.
Questa situazione, quasi chiara nei limiti sopra esposti, è stata orribilmente incasinata dalle modifiche apportate all'art. 5 della L. 110/1975 dal D.to L.vo204/2010 il quale ora così stabilisce (eliminino tutte le parole e frasi con non riguardano le armi a salve e commento in corsivo ogni comma).
Art. 5. Limiti alle registrazioni, Divieto di strumenti trasformabili in armi.
3. Le disposizioni del citato testo unico, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e quelle della presente legge non si applicano agli strumenti di cui al presente articolo (la bislacca dicitura vuol solo dire che non sono armi proprie!).
4. Gli strumenti riproducenti armi ( quindi solo quelli che hanno l'aspetto di un'arma; non rientrano fra di essi una penna pistola a salve o un bastone-fucile a salve) non possono essere fabbricati con l'impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona. ( Quindi le armi a salve vere e proprie non possono sparare cartucce a salve in calibro per armi comuni; perciò possono sparare il 9 mm knall , ma non il 9x21; eventuali oggetti proiettabili devono avere una energia sufficiente a recare offesa alla persona; norma da applicare anche alle lanciarazzi per le quali deve essere accertata l'idoneità ad offendere ). I predetti strumenti, se realizzati in metallo, devono avere la canna completamente ostruita, non in grado di camerare cartucce ed avere la canna occlusa da un tappo rosso inamovibile ( Questa è norma generale valida per ogni strumento riproducente un'arma, ma, come dirò fra poco,, non per le armi a salve. Ed è surreale l'idea che ci possa un'arma da fuoco senza una camera di cartuccia! Forse volevano dire "non in grado di camerare cartucce a palla o a pallini. Ciò conferma che non rientrano in questa categoria gli strumenti da lavoro, come lancia-sagole, sparachiodi, arnesi da starter, ecc.. È norma generale assolutamente stupida perché poi l'articolo regola proprio softair e paintball che devono avere la canna non occlusa! Per metallo si intendono anche le varie leghe leggere; il legislatore non ha pensato che ora vi sono resine più resistenti di queste leghe. Meglio ritenere che unico requisito richiesto per questa categoria è che possano sparare cartucce a salve. ). Quelli da segnalazione acustica, destinati a produrre un rumore tramite l'accensione di una cartuccia a salve, devono avere la canna occlusa da un inserto di metallo ed un tappo rosso inamovibile all'estremità della canna. ( Il legislatore, come per le paintball, si è accorto che la sua norma non reggeva per le armi salve e quindi ha attenuato la regola: esse non devono avere la canna occlusa, ma basta che nella canna vi sia un inserto; di solito vi è saldata una crocetta di ferro o vi sono dei perni orizzontali che attraversano la canna; l'oggetto deve avere il tappo rosso, ma è noto che esso può essere perforato per consentire l'uscita di aria e gas o di palline inoffensive. Resta fermo che la camera di cartuccia deve poter camerare solo cartucce e salve. Le disposizioni di questo quarto comma dovevano essere meglio precisate da un regolamento che poi il Ministero ha rinunziato a fare con il D.to L.vo 121/2013; ci si deve arrangiare con quanto ha scritto la legge ). Gli strumenti di cui al presente comma sono sottoposti, a spese dell'interessato, a verifica di conformità accertata dal Banco nazionale di prova. Con decreto del Ministro dell'Interno sono definite le modalità di attuazione dei presente comma, ( Quindi la norma prevedeva un controllo di conformità e un decreto di approvazione sugli strumenti di cui a questo comma 4; però il D.to L.vo 121/2013 ha abolito il regolamento sulle modalità di attuazione. Perciò viene meno il controllo di conformità, che è cosa, diversa dalla prova di resistenza, e ciò significa che ciascuno può importare o produrre gli strumenti sotto la propria responsabilità. Del resto era chiaramente una ridicolaggine che per importare un'arma giocattolo di plastica ci volesse il Banco di prova ad accertare che c'era il tappo rosso e un decreto ministeriale per stabilire ufficialmente che c'era un tappo il quale però il giorno dopo poteva essere legittimamente eliminato!! ). Il risultato è che ora uno strumento già bancato all'estero può essere importato senza passare per il Banco; spetta eventualmente alle autorità doganali controllare la presenza di violazioni macroscopiche quali la canna non parzialmente otturata o la possibilità di camerare cartucce non a salve; non può certamente controllare l'idoneità ad offendere, per mancanza del necessario parametro. Fermo restando che chi dopo pone in commercio strumenti idonei ad offendere ne risponderà all'autorità giudiziaria la quale dovrà essa stessa accertare se sussiste questa idoneità… senza disporre di alcun parametro di valutazione salvo quello fissato per le armi ad avancarica).
5. Chiunque produce o pone in commercio gli strumenti di cui al presente articolo, senza l'osservanza delle disposizioni del quarto comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.500 euro a 15.000 euro. ( Questa è una norma molto importante perché dice chiaramente che tutte le prescrizioni contenute nel comma 4 sono rivolte a produttori e importatori e non ai privati cittadini , salvo il caso in cui l'arma a salve sia da considerare arma comune da sparo il che avviene: a) quando sia munita di tromboncino lanciarazzi incorporato e questi acquisiscano energia sufficiente ad offendere la persona; b) quando la canna non abbia inserti che impediscano di infilarvi oggetti sparabili come proiettili e questi acquisiscano energia sufficiente ad offendere la persona. Ciò significa che se l'arma è effettivamente a salve, poco importa dove sia lo sfogo dei gas; essa può essere importata purché non venga messa in commercio; deve passare al Banco se non reca già un marchio di prova riconosciuto. Il cittadino non risponde di alcun reato se importa o detiene per uso privato una di queste armi non bancata o priva del tappo rosso; ma attenzione perché l'arma potrebbe essere bloccata, per ignoranza, dalla dogana.
6. Quando l'uso o il porto d'armi è previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si tratti di … armi la cui canna non sia occlusa a norma del quarto comma. ( La norma è rimasta quella originaria che si riferiva solo alla occlusione con il tappo rosso, forato o meno; poi si era ufficialmente riconosciuto che per certi tipi di strumenti era necessario e sufficiente colorare di rosso la bocca della canna. ).
È quindi accertato che ora il legislatore ricomprende fra gli strumenti riproducenti armi le seguenti categorie:
- oggetti a forma di pistola o rivoltella o fucile, ma che non possono impiegare cartucce; se di metallo devono averla canna occlusa; se non sono di metallo non sono ovviamente in grado di sparare cartucce e la canna può essere libera.
- armi a salve o da segnalazione acustica, a forma di pistola o rivoltella o fucile, che impiegano cartucce a salve e che hanno la canna occlusa da un inserto che consente solo il passaggi o dei gas di sparo;
- oggetti a forma di arma da fuoco, tipo softair e paintball, armi ad avancarica monocolpo per le quali ci sono vi sono regole particolari.
ATTENZIONE: Quanto ho esposto rappresenta sicuramente la corretta interpretazione delle norme, ma non posso garantire che l'app. Cacace si convinca o che tutti i giudici capiscano che molte decisioni della Commissione e sentenze della Cassazione sono divenute ormai carta straccia.
Il problema del tappo rosso lo avevo già trattato alla pagina linkata. Il regime introdotto con il D.Lvo 204/2010 è caotico e stravagante. Ecco il quadro riassuntivo:
Tipo |
Canna |
Tappo rosso |
Intrasformabili |
In metallo, ma inerti |
Completamente occlusa |
Inamovibile e occludente |
Sì |
Strumenti da segnalazione acustica con cartuccia a salve |
Semi occlusa con inserto |
Inamovibile ma non occludente |
Sì |
Non in metallo, inerti |
Nessun obbligo |
No |
Sì |
Softair in metallo ad aria compressa |
Nessun obbligo |
No, ma colorazione canna |
Sì |
Giocattoli non metallici per bambini con potenza inferiore ad 1 Joule |
Nessun obbligo |
No |
Sì |
Armi a salve senza aspetto di arma |
Nessun obbligo |
No |
No |
Softair non in metallo e non ad aria compressa |
Nessun obbligo |
No |
Sì |
Lanciarazzi vere e proprie, armi comuni |
Nessun obbligo |
No |
No |
Paintball |
Non regolate |
Non regolate |
Si |
Regime giuridico
ACQUISTO: sempre libero;
IMPORTAZIONE: Libera per il privato: gli strumenti che sparano cartucce devono essere bancate; altrimenti devono passare per il Banco Italiano.
TRASPORTO: sempre libero; in auto non devono essere a portata di mano e devono essere chiusi in un contenitore o involucro.
PORTO : Fino allo 1-7-2011 il porto di ogni strumento riproducente armi era del tutto libero. Poi il D.to L.vo 204/2010, art. 5 comma 1, lett. b, ha inserito "gli strumenti di cui all'art. 5, quarto comma, della legge 110/1975" fra quelli il cui porto può avvenire solo per giustificato motivo. Norma stravagante perché si introduce l'idea che è vietato portare un oggetto non perché sia pericoloso o lesivo, ma solo perché appare come pericoloso o lesivo; già che c'erano potevano vietare il porto di un serpente di gomma o di un pene finto perché utilissimi per rapinare le signore! Norma controproducente perché suggerisce al delinquente l'idea che se si rischia la stessa pena a portare uno strumento pericoloso (coltellaccio o martello) o la pistola di plastica del figlio, tanto vale portare uno strumento che non serve solo a far paura, ma serve anche per difendersi da eventuali reazioni. Norma idiota perché gli strumenti da segnalazione acustica sono per natura destinati ad essere usati all'aperto e non certamente in casa.
Cercando di usare la logica e l'intelligenza che mancano al legislatore (e al Ministero dell'interno che fa il burattinaio) si può delineare il seguente quadro:
- Giocattoli inerti che non possono essere scambiati per armi perché di forma o colore anomali (ad es. pistola spara-acqua verde; sono di libero porto;
- Riproduzioni di armi del tutto inerti: non si possono portare fuori della propria abitazione o sue appartenenze senza giustificato motivo; ma non riesco ad immaginare un giustificato motivo; si possono trasportare in luoghi privati e recintati o al chiuso; si badi che è un assurdo chiamarle strumenti poiché sono solo degli oggetti e che per definizione sono totalmente inidonei ad offendere. Come possono essere inseriti fra gli "strumenti atti ad offendere"?
- Softair e painball: porto e uso consentito in luoghi privati e recintati o al chiuso, come per gli strumenti da segnalazione acustica; essendo strumenti destinati ad uno sport, il giustificato motivo per il porto in luogo pubblico od aperto al pubblico è quello di giocare, allenarsi e gareggiare con essi;
- Lanciarazzi: detenzione libera (ma è bene denunziare quelle che sono armi comuni!) e porto consentito per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile. Quindi chi va in campagna o in montagna a cercare i funghi può portare con sé una lanciarazzi da utilizzare in caso di pericolo per sé od altri.
- Strumenti da segnalazione acustica o a salve. Essi sono creati per svolgere le stesse funzioni di una lanciarazzi, usando il suono invece della luce. Inoltre essi hanno sempre svolto la funzione di allontanare animali pericolosi (scacciacani) e non vi è dubbio che un cane aggressivo, un lupo, un orso costituiscano un caso di pericolo in cui è bene avere con sé qualche cosa che li possa far scappare. Perciò se si porta per questi motivi, si ha il dovuto giustificato motivo. Ma se è giustificato il motivo di difendersi da un cane, non si vede proprio perché non sia giustificato il motivo di difendersi dal suo padrone e dai numerosi violenti che circolano più numerosi dei cani!
- Tappo rosso o colorazioni: lo strumento deve essere in regola nel momento in cui viene prodotto o posto in commercio; quindi non ne è vietata l'importazione. Non vi è nessun obbligo per il privato di detenere o portare gli strumenti che ne devono essere muniti, con il tappo o colorazioni rosse; possono essere tolte. Mi chiederete perché fare tanto casino per un tappo che poi viene tolto appena si esce dal negozio: la risposta è semplice: pura idiozia!
Si deve fare attenzione al fatto che se si commette un reato (minaccia, rapina, ecc.) usando una pistola finta e priva del tappo rosso il reato si considera aggravato dall'uso dell'arma. Perciò mai minacciare con un'arma finta priva di tappo rosso perché da reato perseguibile a querela si passa a reato perseguibile di ufficio. ALTRE REGOLE: per tutti questi strumenti, e in particolare per le armi a salve, e loro parti o accessori, non vi è obbligo di denunzia o custodia, non ne va denunziato lo smarrimento, possono essere spedite e trasportate, le munizioni sono di libera vendita purché non in calibri di armi comuni. La mancanza di segni distintivi non le rende clandestine. Facciamo conto che si tratti di un ombrello! Lo sparo di uno strumento a salve non è uno sparo pericoloso ed è sempre lecito, di giorno e di notte, in campagna o nell'abitato, salvo che si agisca proprio per disturbare. Il procurato allarme è tutt'altra cosa e solo l'appuntato Cacace lo ravvisa!
FUTURE MODIFICHE in base alla direttiva del marzo 2017
Le novità sono poche. Saranno soggette a denunzia tutte le armi da fuoco trasformate in armi a salve anche se la trasformazione è irreversibile. La Direttiva non sottopone a controllo le armi a salve con aspetto di arma, ma che sono costruite all'origine in modo da non poter essere trasformate in armi vere e proprie. Viene confermato che sono regolati solo gli oggetti aventi l'aspetto di un'arma comune o da guerra.
28 marzo 2017
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